L'iscrizione all'Ordine dei Farmacisti comporta l'automatica iscrizione all'ENPAF (ai sensi dell’art. 21 del DLCPS 13.9.1946 n. 233 e dell’art. 3 dello Statuto dell’ENPAF approvato con DPR 6.2.1976 n. 175), fondazione di diritto privato per l'assistenza e la previdenza dei farmacisti; questo Ente eroga pensioni, prestazioni di assistenza e indennità di maternità agli iscritti che ne abbiano diritto.
Tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l’anno 2023
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Contributo associativo una tantum: Euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà). |
Tutti gli iscritti all’Ordine sono tenuti al versamento di un contributo non legato al reddito e non frazionabile nell'arco dell'anno solare. Non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggeti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (titolari o soci di farmacia/parafarmacia, attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa o con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).
Dall’anno 2021, la riscossione dei contributi di previdenza, assistenza e maternità non avviene più tramite MAV bancario, ma attraverso la piattaforma dei pagamenti PagoPA. Gli avvisi di pagamento vengono emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto Tesoriere dell’Ente, e sono inviati agli iscritti tramite posta elettronica certificata.
Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente: 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto, chi versa solo il contributo di solidarietà, invece, ha una sola rata il 30 giugno.
Sono esclusi da questa operazione :
a- Gli iscritti che non abbiamo provveduto al pagamento del contributo 2022 tramite avviso di pagamento PagoPA o la cui posizione contributiva sia stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo. Questi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso il contributo per l’anno 2022, le sanzioni civili, il contributo per l’anno 2023;
b- I neo-iscritti dell’anno 2021 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell’anno 2022 e per i quali non è stato possibile emettere il bollettino PagoPA aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su una cartella di pagamento sia i contributi non pagati per gli anno 2021 e 2022, sia il contributo dovuto per l’anno 2023, senza applicazioni di interessi o sanzioni.
In tutti i casi l’importo verrà ripartito in 4 rate.
Tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria è deducibile, integralmente e senza alcun limite, dal reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all’anno in cui la contribuzione è stata versata.
CLICCA QUI PER SCHEMA ESEMPLIFICATIVO
I moduli per richiedere la riduzione sono scaricabili dal sito Enpaf ( clicca qui ). ATTENZIONE!!! NEL CASO VENGA RICHIESTA LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LAVORO A TEMPO DETERMINATO , indicando nella domanda la data di scadenza del contratto di lavoro, è NECESSARIO INVIARE UNA NUOVA DOMANDA DI RIDUZIONE ALLO SCADERE DEL CONTRATTO, in caso contrario vi è il reintegro a quota intera.
CASI PARTICOLARI DI CONTRATTI DI LAVORO E RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ENPAF
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PENSIONATI
Dal 2019 Enpaf riconosce la possibilità di riduzione del contributo anche per i pensionati Enpaf che ancora esercitino l’attività professionale in relazione alla quale non abbiano ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella versata all’Enpaf (ad es. i titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata, gli esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo) che, in base alla previgente normativa, erano obbligati a versare la contribuzione intera anche dopo il pensionamento.
PENSIONE IN CUMULO CON ENPAF + Informazioni generali su cumulo e totalizzazione con Enpaf