ENPAF/EMAPI/PIANO SANITARIO


L'iscrizione all'Ordine dei Farmacisti comporta l'automatica iscrizione all'ENPAF (ai sensi dell’art. 21 del DLCPS 13.9.1946 n. 233 e dell’art. 3 dello Statuto dell’ENPAF approvato con DPR 6.2.1976 n. 175), fondazione di diritto privato per l'assistenza e la previdenza dei farmacisti; questo Ente eroga pensioni, prestazioni di assistenza e indennità di maternità agli iscritti che ne abbiano diritto.

 

 Tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l’anno 2022

Contributo Previdenza base
Assistenza Maternità Totale
Intero 4.627,00 48,00 8,00 4.683,00
Doppio 9.254,00 48,00 8,00 9.310,00
Triplo  13.881,00 48,00 8,00 13.937,00
Riduzione del 33,33% 3.085,00 48,00 8,00 3.141,00
Riduzione  del 50% 2.314,00 48,00 8,00 2.370,00
Riduzione del 85% 694,00 48,00 8,00 750,00
Solidarietà 3% (dipendenti) 139,00 48,00 8,00 195,00
Solidarietà 1% (disoccupati) 46,00  48,00 8,00 102,00
 
 

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).

 

 

Tutti gli iscritti all’Ordine  sono tenuti al versamento di un contributo non legato al reddito e non frazionabile nell'arco dell'anno solare. Non hanno diritto ad alcuna riduzione gli iscritti che svolgano attività professionale in relazione alla quale non sono soggeti ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF (titolari o soci di farmacia/parafarmacia, attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa o con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS).

Dall’anno 2021, la riscossione dei contributi di previdenza, assistenza e maternità non avviene più tramite MAV bancario, ma attraverso la piattaforma dei pagamenti PagoPA.

Gli avvisi di pagamento vengono emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto Tesoriere dell’Ente, e sono inviati agli iscritti tramite posta elettronica certificata.
Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente:  30 giugno 2022,  1° agosto 2022 e 31 agosto 2022.


Sono esclusi da questa operazione:

a-      Gli iscritti che non abbiamo provveduto al pagamento del contributo 2021 tramite avviso di pagamento PagoPA o la cui posizione contributiva sia stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo. Questi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso il contributo per l’anno 2021, le sanzioni civili, il contributo per l’anno 2022;

b-      I neo-iscritti dell’anno 2020 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell’anno 2021 e per i quali non è stato possibile emettere il bollettino PagoPA aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su una cartella di pagamento sia i contributi non pagati per gli anno 2020 e 2021, sia il contributo dovuto per l’anno 2022, senza applicazioni di interessi o sanzioni.

In tutti i casi l’importo verrà ripartito in 4 rate.

Tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria è deducibile, integralmente e senza alcun limite, dal reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all’anno in cui la contribuzione è stata versata.


Vi è l'opportunità per alcune categorie di iscritti, di chiedere all'Enpaf una riduzione dell'importo di contribuzione annua:

  • Riduzione del 50% e del 33.33% (concessa a pensionati e a iscritti che non esercitino attività professionale, a lavoratori soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria) ;
  • Riduzione dell’ 85% (concessa a lavoratori soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria e pensionati Enpaf che non svolgono attività lavorativa) ;
  • Contributo di Solidarietà del  3% (a fondo perduto - concessa a lavoratori soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Solo per  iscritti per la prima volta dopo il 1-1-2004);
  • Contributo di Solidarietà dell’1%  (concesso a disoccupati involontari e temporanei per un periodo massimo complessivo di 5 anni. Solo per  iscritti per la prima volta dopo il 1-1-2004);

  CLICCA QUI PER SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

I moduli per richiedere la riduzione sono scaricabili dal sito Enpaf ( clicca qui ). ATTENZIONE!!! NEL CASO VENGA RICHIESTA LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO  PER LAVORO A TEMPO DETERMINATO , indicando nella domanda la data di scadenza del contratto di lavoro, è NECESSARIO INVIARE UNA NUOVA DOMANDA DI RIDUZIONE ALLO SCADERE DEL CONTRATTO

 

        VIDEO "ENPAF RISPONDE" - (per i nuovi iscritti collaboratori vedi dal minuto 10:04)

 

Dal 2019 Enpaf riconosce la possibilità di riduzione del contributo anche per i pensionati Enpaf che ancora esercitino l’attività professionale in relazione alla quale non abbiano ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella versata all’Enpaf (ad es. i titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata, gli esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo) che, in base alla previgente normativa, erano obbligati a versare la contribuzione intera anche dopo il pensionamento. 

 

  • CONTRIBUTI – contribuzione di solidarietà e apertura di Partita Iva

    Nel caso in cui l’iscritto, che usufruisca del contributo di solidarietà, apra partita IVA, al fine di svolgere attività professionale in regime di lavoro autonomo, anche per un periodo inferiore ai sei mesi ed un giorno all’interno dello stesso anno solare in cui beneficia del contributo in parola, lo stesso non è più nelle condizioni di usufruire del contributo di solidarietà bensì, al massimo, dell’aliquota di riduzione dell’85%. Tuttavia nel caso in cui, nonostante l’apertura di partita IVA, si sia in grado di dimostrare di non avere prodotto redditi professionali, è possibile continuare ad usufruire della contribuzione di solidarietà, dato che la norma regolamentare fa espressamente riferimento ai redditi fiscalmente dichiarati ed accertati.

CASI PARTICOLARI DI CONTRATTI DI LAVORO E RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ENPAF

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 

CUMULO PENSIONE CON ENPAF

 

Si segnala che in materia di disoccupazione temporanea e involontaria la disciplina è cambiata e le modifiche adottate in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2015 producono effetti anche ai fini della richiesta di riduzione contributiva all’Enpaf. Occorre innanzitutto evidenziare che sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (ANPAL) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID online) . Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione, il disoccupato deve contattare il Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio e la conseguente vidimazione della DID online . https://www.anpal.gov.it/come-fare-per 
Dunque, alla domanda di riduzione contributiva Enpaf o di riconoscimento del contributo di solidarietà, dovrà essere allegata la DID vidimata o rilasciata dal Centro per l’impiego.

 

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