L'iscrizione all'Ordine dei Farmacisti comporta l'automatica iscrizione all'ENPAF (ai sensi dell’art. 21 del DLCPS 13.9.1946 n. 233 e dell’art. 3 dello Statuto dell’ENPAF approvato con DPR 6.2.1976 n. 175), fondazione di diritto privato per l'assistenza e la previdenza dei farmacisti; questo Ente eroga pensioni, prestazioni di assistenza e indennità di maternità agli iscritti che ne abbiano diritto.
Tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l’anno 2024
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Contributo associativo una tantum: Euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà). |
Tutti gli iscritti all’Ordine sono tenuti al versamento di un contributo non legato al reddito e non frazionabile nell'arco dell'anno solare.
Non hanno diritto ad alcuna riduzione i titolari di farmacia/parafarmacia, i soci di società che gestiscono farmacie private ai sensi della legge n. 362/1991, i collaboratori di impresa familiare e in genere tutti gli associati agli utili della farmacia, oltre che gli iscritti che svolgano attività professionale non soggetta ad altra previdenza obbligatoria oltre a quella dell'ENPAF: attività svolta in regime di collaborazione coordinata e continuativa o con apertura di partita IVA, borse di studio non assoggettate all'obbligo della contribuzione alla Gestione Separata INPS.
DEDUCIBILITA' FISCALE : Tutta la contribuzione Enpaf è deducibile, integralmente e senza alcun limite, dal reddito imponibile: i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori di base, i contributi ridotti, la contribuzione in misura doppia o tripla, i riscatti del corso di studi universitari. NB : il contributo di solidarietà non è fiscalmente deducibile dall'imponibile mentre lo sono le quote contributive di assistenza e di maternità (che lo compongono).
RISCOSSIONE : La riscossione dei contributi di previdenza, assistenza e maternità avviene attraverso la piattaforma dei pagamenti PagoPA.
Gli avvisi di pagamento vengono emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto Tesoriere dell’Ente, e sono inviati agli iscritti tramite posta elettronica certificata.
Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente: 28 giugno, 31 luglio e 30 agosto, chi versa solo il contributo di solidarietà, invece, ha una sola rata il 28 giugno.
Sono esclusi dalla riscossione tramite PagoPA :
a- Gli iscritti che non abbiamo provveduto al pagamento del contributo 2023 tramite avviso di pagamento PagoPA o la cui posizione contributiva sia stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo. Questi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso il contributo per l’anno 2023, le sanzioni civili, il contributo per l’anno 2024;
b- I neo-iscritti dell’anno 2022 che hanno presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell’anno 2023 e per i quali non è stato possibile emettere il bollettino PagoPA aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno su una cartella di pagamento sia i contributi non pagati per gli anno 2022 e 2023, sia il contributo dovuto per l’anno 2024, senza applicazioni di interessi o sanzioni.
In tutti i casi l’importo verrà ripartito in 4 rate con cartella di riscossione.
Tutta la contribuzione previdenziale obbligatoria è deducibile, integralmente e senza alcun limite, dal reddito imponibile ai fini IRPEF relativo all’anno in cui la contribuzione è stata versata.
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PENSIONATI
Dal 2019 Enpaf riconosce la possibilità di riduzione del contributo anche per i pensionati diretti Enpaf che ancora esercitino l’attività professionale in relazione alla quale non abbiano ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella versata all’Enpaf (ad es. i titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata, gli esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo) che, in base alla previgente normativa, erano obbligati a versare la contribuzione intera anche dopo il pensionamento. Non hanno diritto alla riduzione i pensionati in cumulo o totalizzazione (il cui trattamento viene erogato dall'INPS).
PENSIONE IN CUMULO CON ENPAF + Informazioni generali su cumulo e totalizzazione con Enpaf