Le segnalazioni spontanee di sospette reazioni avverse costituiscono un’importante fonte di informazioni per le attività di farmacovigilanza , in quanto consentono di rilevare potenziali segnali di allarme relativi all’uso di tutti i farmaci disponibili sul territorio nazionale. La Farmacovigilanza coinvolge a diversi livelli tutta la comunità: pazienti, prescrittori, operatori sanitari, aziende farmaceutiche, istituzioni ed accademie e la segnalazione può essere effettuata non solo dall’operatore sanitario ma anche dai cittadini.
Le segnalazioni di sospette reazioni avverse (ADR, Adverse Drug Reaction in inglese) da farmaci e da vaccini consentono di rilevare potenziali segnali di allarme relativi all’uso dei medicinali così da renderli più sicuri, a beneficio di tutti i pazienti.
La normativa europea sulla farmacovigilanza richiede a tutti gli operatori sanitari e ai cittadini di segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa (grave e non grave, nota e non nota).
Una sospetta reazione avversa può essere segnalata secondo una delle seguenti modalità :
A) compilando la scheda di segnalazione e inviandola al Responsabile di farmacovigilanza della propria struttura di appartenenza via e-mail o fax, oppure al Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) del medicinale che si sospetta abbia causato la reazione avversa . Per l'ULSS 2 Marca Trevigiana si possono inviare le segnalazioni via mail all'indirizzo farmacovigilanza@aulss2.veneto.it o alla PEC AIFA qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it .
Banca dati Europea sulle sospette reazioni avverse
Tutte le segnalazioni di reazioni avverse confluiranno nel database europeo Eudravigilance ma con una tempistica diversificata a seconda della gravità della reazione (entro 15 giorni per le segnalazioni gravi ed entro 90 giorni per quelle non gravi) e saranno accessibili al pubblico. Nel database Eudravigilance confluiranno anche le segnalazioni da parte delle aziende farmaceutiche. I dati delle reazioni avverse saranno resi accessibili e per alcuni medicinali autorizzati all’immissione in commercio con procedura centralizzata europea è già possibile consultare il database europeo delle reazioni avverse.
Anche le segnalazioni di effetti indesiderabili gravi , correlati all’utilizzo dei cosmetici , possono essere notificate al Ministero direttamente dagli utilizzatori finali di tali prodotti, nonché dai professionisti sanitari, tra cui i farmacisti. Il Ministero provvederà a trasmette immediatamente le informazioni pervenute sulle segnalazioni di EIG alle Autorità competenti degli altri Stati membri.
A tale riguardo si segnala che il Ministero della Salute ha predisposto la Scheda di segnalazione nazionale per la comunicazione di effetti indesiderabili, gravi e non, potenzialmente attribuibili all’utilizzo di un prodotto cosmetico e che si manifestino in Italia.
La scheda, una volta compilata, può essere inoltrata tramite fax al numero 06.59943776, alla casella di posta elettronica cosmetovigilance.italy@sanita.it o tramite posta certificata dgfdm@postacert.sanita.it .
Il Ministero ha inoltre sviluppato una piattaforma informativa centralizzata per la raccolta e la gestione delle segnalazioni indesiderabili gravi e non, al fine di acquisire nuove informazioni sulla qualità e sicurezza dei cosmetici disponibili sul mercato e di adottare tempestivamente misure correttive o preventive a tutela della salute pubblica.
L’operatore sanitario che rilevi un incidente non grave può segnalarlo al Ministero della salute.
L’utilizzatore profano e il paziente che, durante l’utilizzo di un dispositivo, rilevino un incidente non grave possono informare dell’evento la struttura sanitaria/farmacia di riferimento o medico di famiglia che, a sua volta, può segnalarlo al Ministero della salute.
COME SEGNALARE:
L’operatore sanitario, nelle more della piena operatività del sistema informativo a supporto della rete nazionale della dispositivo-vigilanza di cui al Decreto Ministeriale 31 marzo 2022, deve far pervenire la segnalazione tramite la compilazione on-line del modulo DVO disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/
Al termine della procedura verrà generato un file .pdf che dovrà essere inviato all’Ufficio 5 della DGDMF all’indirizzo di posta certificata: dgfdm@postacert.sanita.it.
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2) Con D.M. 26 gennaio 2023, in vigore da 9 giugno u.s., sono stati definiti termini e modalità di segnalazione dei reclami che coinvolgono dispositivi medico diagnostici in vitro, da parte degli operatori sanitari (nonché degli utilizzatori profani e dei pazienti).
Gli operatori sanitari pubblici o privati, nonché le strutture sanitarie, le farmacie, i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta che ricevono le segnalazioni di reclamo da parte degli utilizzatori profani e dei pazienti, trasmettono , entro trenta giorni, tali segnalazioni al Ministero della salute.
Fermo restando che la segnalazione del reclamo deve essere inviata al fabbricante, secondo le modalità indicate dallo stesso, gli operatori sanitari pubblici o privati, nel rispetto di eventuali disposizioni delle regioni e province autonome, direttamente o tramite la struttura sanitaria coinvolta, l e farmacie, i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta segnalano il reclamo al Ministero della salute secondo le modalità indicate sul sito internet del medesimo ( clicca qui ) , che possono essere aggiornate sulla base delle nuove evidenze tecniche.
Gli utilizzatori profani e i pazienti segnalano il reclamo per il tramite della struttura sanitaria competente, della farmacia , del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.
Il Ministero ha richiamato tutti gli operatori della filiera del farmaco e le autorità territoriali alla puntuale e corretta osservanza di quanto disposto in materia per contrastare il fenomeno dell'indisponibilità territoriale di determinati medicinali presso le farmacie.
QUI si può scaricare il documento " COSA FARE QUANDO 'MANCA' UN FARMACO ?" una sintetica guida, a cura dell' Agenzia Italiana del Farmaco che co ntiene le azioni di mitigazione che devono essere conosciute da tutti gli operatori interessati attivi sul territorio , per un efficace ed efficiente supporto ai pazienti, nel caso di medicinali “mancanti” per carenza o indisponibilità .
Si ricorda che, qualora il medicinale risulti irreperibile attraverso la rete distributiva ma non inserito nell'elenco dei medicinali carenti pubblicato da AIFA, il farmacista dovrà attivare la procedura di fornitura diretta, secondo quanto previsto dall’ Art. 105-comma 4 del D. Lgs. n. 219/2006, il quale prevede l'obbligo, per il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), “a fornire entro le quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale”.
Il farmacista può utilizzare i contatti (numeri telefonici, numeri verdi, mail, pec) messi a disposizione dai titolari AIC per le "richieste farmaci in emergenza". L'elenco che si allega, in formato .xls per una facile consultazione, è stato significativamente aggiornato da AIFA rispetto a quello precedentemente inviato nel 2021.
Si allega, inoltre, l'elenco dei referenti aziendali per le carenze di farmaci a livello territoriale. Tali contatti devono essere utilizzati, a supporto del paziente, dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta o dalla farmacia convenzionata in caso di farmaco carente per il quale non esiste alternativa terapeutica in commercio e che richiede l'attivazione della procedura di importazione di farmaco analogo registrato all'estero, da parte dell'Azienda Sanitaria .
Un compito rilevante è affidato al farmacista che deve procedere, direttamente o attraverso le associazioni rappresentative della categoria (Farmacieunite, Federfarma o Assofarm), ad effettuare una apposita segnalazione all'autorità territorialmente competente (nel nostro caso la Regione Veneto) di irreperibilità del farmaco nella rete distributiva territoriale nonché l'indicazione del distributore all'ingrosso che non ha provveduto alla fornitura . Sulla base di tale segnalazione l'autorità competente territorialmente deve accertare l'eventuale violazione dell'"obbligo di servizio pubblico"che comporta l'irrogazione di sanzioni di diversa gravità, che nell'ipotesi di reiterazione della violazione giungono fino alla revoca dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali.
Questi i procedimenti da seguire in caso di carenza di un medicinale:
1. nome commerciale del farmaco carente, relativo principio attivo , forma farmaceutica, confezione e nominativo dell’Azienda titolare dell’AIC;
2. data di inizio della carenza e data di presunta conclusione;
3. esistenza o meno di alternativa terapeutica;
4. motivazioni che hanno determinato la carenza;
5. suggerimenti e/o provvedimenti adottati dall’AIFA.
Documenti utili
Modulo di segnalazione