Il volto della farmacia è cambiato con il DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2009 , n. 153 seguito dai tre Decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 e dell'8 luglio 2011 sulla "farmacia dei servizi", che hanno previsto l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini anche da parte delle famacie.

Tre i Decreti attuativi dell'Accordo pubblicati in Gazzetta Ufficiale:
Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, fa riferimento ai test "autodiagnostici", test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.
Le prestazioni analitiche di prima istanza effettuabili in farmacia sono:
Il medesimo Decreto fornisce indicazioni tecniche relative all'uso in farmacia di dispositivi strumentali. In particolare determina che per l'erogazione dei servizi di secondo livello in farmacia sono utilizzabili i seguenti dispositivi strumentali:
Le farmacie pubbliche e private, per l'effettuazione delle prestazioni e l'assistenza ai pazienti, devono utilizzare spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza. Il farmacista ha inoltre l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti.
VACCINI E TAMPONI IN FARMACIA
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, come successivamente modificata, ha introdotto la possibilità di somministrare presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, i vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali.
La disciplina è stata successivamente ampliata dalla Legge 3 dicembre 2025, n. 182, che, modificando l’art. 1, comma 2, lett. e-quater), del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, ha esteso la possibilità per i farmacisti opportunamente formati di somministrare i vaccini individuati dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) ai soggetti di età non inferiore a 12 anni.
La nuova disposizione amplia quindi significativamente l’attività vaccinale della farmacia, che non è più limitata alle vaccinazioni antinfluenzali e anti SARS-CoV-2, ma comprende, a livello nazionale, anche gli ulteriori vaccini previsti dal PNPV vigente.
Resta comunque necessario che il farmacista sia opportunamente formato secondo le modalità previste dalla normativa e che la somministrazione avvenga nel rispetto delle condizioni e degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.
Per quanto riguarda il Veneto, alla data odierna, la nuova facoltà introdotta dalla Legge n. 182/2025 non risulta ancora integralmente resa operativa per tutti i vaccini previsti dal PNPV. A livello regionale sono già disciplinate le vaccinazioni antinfluenzale e anti SARS-CoV-2 in farmacia, mentre, per l’estensione della somministrazione agli ulteriori vaccini prevista dalla normativa nazionale, è necessario attendere specifiche disposizioni attuative regionali.
Pertanto, allo stato attuale, in Veneto, nell’ambito della campagna vaccinale 2025-2026, la somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzale e anti SARS-CoV-2 è consentita ai soggetti di età pari o superiore a 18 anni. Per i soggetti adulti la vaccinazione può essere effettuata a carico del SSN per le categorie eleggibili individuate dalla programmazione vaccinale regionale; per i soggetti non rientranti nelle categorie previste, la vaccinazione può essere effettuata secondo le modalità stabilite dalla disciplina regionale.
Per i soggetti di età inferiore ai 18 anni, la somministrazione di tali vaccini in farmacia non è consentita, né a carico del Servizio Sanitario Regionale né a carico del cittadino.
La normativa nazionale continua inoltre a prevedere la possibilità di effettuare in farmacia test diagnostici che prevedono il prelevamento di campioni biologici a livello nasale, salivale o orofaringeo, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza.
Prestazioni professionali
Il Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, regolamenta invece l'attività degli operatori sanitari in farmacia.
Le attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, previste dal Decreto, devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti.
L'infermiere in farmacia può, anche eventualmente con l'ausilio di altri operatori socio-sanitari che lavorino in farmacia:
L'infermiere può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale.
Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il fisioterapista può erogare all'interno della farmacia e a domicilio del paziente le seguenti prestazioni professionali:
I locali devono rispondere ai requisiti minimi che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.
Con il Decreto dell'8 luglio 2011 le farmacie, attraverso una postazione dedicata, possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento dei ticket.