Indennità Maternità Enpaf

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

L’ENPAF eroga l’indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo  n. 151/2001 e successive integrazioni  . La prima condizione per poter fruire dell’indennità è costituita dalla circostanza che  questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento .


Non hanno diritto all’indennità di maternità :

  • le iscritte che svolgano attività in base a un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato (es. perchè già soggette INPS);
  • le iscritte assicurate presso la gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS;
  • le iscritte assicurate presso la Gestione Separata INPS, ma solo se versano l’aliquota contributiva massima nella quale è compresa anche la quota per la copertura della maternità.

In tutti questi casi l’erogazione avviene ad opera di altri Enti o istituti e dunque non è a carico dell’ENPAF .

Hanno diritto all’indennità di maternità:

  • le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia;
  • le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di parafarmacia;
  • le disoccupate temporanee e involontarie iscritte ai Centri per l’Impiego;
  • coloro che svolgono  attività professionale  in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA;
  • coloro che svolgono  attività professionale  nell’ambito di una borsa di studio;
  • le iscritte che pur non essendo disoccupate non svolgono alcuna attività lavorativa;
  • le iscritte che svolgono  attività professionale  in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
  • limitatamente all’evento del parto e per il periodo post partum (tre mesi) al padre libero professionista per la tutela del periodo che sarebbe spettato alla madre libera professionista :
- in caso di morte o grave infermità della madre;
- in caso di abbandono del bambino da parte della madre;
- in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

EVENTI OGGETTO DI TUTELA

  • Gravidanza e puerperio. Un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino.
  • Interruzione di gravidanza per motivi spontanei o terapeutici . L’evento è tutelato, se si è verificato a partire dal terzo mese di gravidanza (12^ settimana) ma prima del compimento del sesto mese. Il periodo indennizzato è pari ad un mese;
  • Adozione e affidamento del minore. Un periodo di cinque mesi successivi all’ingresso in famiglia del bambino. L’indennità spetta sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale fino ai diciotto anni del minore. Nel caso di affidamento provvisorio la tutela può essere fruita per un periodo massimo di tre mesi.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere l’indennità di maternità deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza (27 ^ settimana) ed entro e non oltre il termine perentorio di  180 giorni dalla data del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza.

In caso di adozione o affidamento la domanda deve essere presentata entro  il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella famiglia.

DOCUMENTI 

visualizza e stampa online il  Regolamento  per la liquidazione dell’indennità di maternità

visualizza e stampa online la domanda di indennità di maternità  in formato PDF (Acrobat)
visualizza e stampa online la domanda di indennità di maternità richiesta dal padre in formato PDF (Acrobat).

ALLEGATI

Richiesta estensione del periodo assistibile per reddito 

Richiesta estensione indennità di maternità_gravidanza a rischio

Richiesta esenzione applicazione ritenuta d’acconto

Per ulteriori informazioni:

  • numero telefonico Enpaf 06/54711
  • info@enpaf.it

CASO STATUS CLAUSOLA EVENTUALE COMPETENZA
1 HA DIRITTO Iscritta Enpaf senza ulteriore copertura previdenziale obbligatoria
2 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf DIPENDENTE INPS o altro Ente
3 HA DIRITTO Iscritta Enpaf disoccupata (*) Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi più di 60 gg
4 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf disoccupata(*) Se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo di maternità SIANO trascorsi meno di 60 gg INPS o altro Ente
5 NON HA DIRITTO Iscritta ENPAF disoccupata involontaria ed iscritta al CPI Se, trascorsi più di 60 gg dalla risoluzione del rapporto di lavoro, all’inizio del congedo di maternità sia disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione INPS
6 HA DIRITTO Iscritta ENPAF e alla Gestione Separata INPS Se la contribuzione versata all’INPS è in misura ridotta
7 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf e alla Gestione Separata INPS Se la contribuzione versata all’inps è in misura massima INPS
8 NON HA DIRITTO Iscritta Enpaf e alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’INPS INPS
(*) Disoccupata involontaria iscritta al centro per l’impiego (anche per chi versa il contributo di solidarietà) oppure non esercente alcuna attività lavorativa. 

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