Il Regolamento di assistenza Enpaf prevede prestazioni in favore degli iscritti, figli di iscritti, pensionati e superstiti che si trovino in una situazione di particolare difficoltà economica.
Le prestazioni previste possono distinguersi in due principali categorie:
a) Assistenza continuativa
b) Assistenza straordinaria
L’assistenza continuativa prevede la liquidazione di un importo mensile erogato annualmente su tredici mensilità, rinnovabile di anno in anno in presenza dei requisiti richiesti.
L’assistenza straordinaria è costituita da una erogazione una tantum e viene corrisposta a titolo di contributo per le spese sostenute in relazione a determinati eventi oppure a sostegno del reddito riferito a condizioni particolari del beneficiario.
Il Consiglio di amministrazione ha individuato nell’ ISEE lo strumento di valutazione della situazione economica per accedere alle prestazioni assistenziali dell’Ente.
Sono state individuate diverse fasce ISEE a seconda del tipo di prestazione richiesta ed è stato fissato uno sbarramento sul patrimonio mobiliare del nucleo familiare del richiedente.
Per l’accesso alle prestazioni assistenziali, è richiesta la regolarità contributiva : il richiedente deve essere in regola con la contribuzione posta in riscossione nell’anno della domanda e non deve avere una morosità pregressa, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari o superiore ad un quarto del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno
SPESE FUNERARIE E PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE
1. L’Enpaf contribuisce alle spese funerarie sostenute dall’iscritto con almeno cinque anni di iscrizione o contribuzione o dal farmacista titolare di pensione diretta a seguito del decesso:
- del coniuge non legalmente separato;
- del figlio;
- di un genitore.
2. Il contributo per il decesso del farmacista viene erogato per le spese funerarie sostenute:
a. dal coniuge non legalmente separato;
b. dal figlio;
c. da un genitore.
3. Il Consiglio di amministrazione è competente a fissare l’ammontare minimo e massimo del rimborso che non può essere inferiore al 60% delle spese sostenute e documentate dalle relative attestazioni fiscali.
4. Ai superstiti di cui al comma 2 che hanno versato la contribuzione obbligatoria Enpaf per l'anno del decesso senza maturare il diritto a pensione, su richiesta, può essere corrisposto un importo pari alla metà dell'onere contributivo previdenziale versato . La prestazione è cumulabile con il rimborso delle spese funerarie.
5. Entro un anno dal decesso del farmacista, su richiesta, al coniuge superstite può essere corrisposta una prestazione di assistenza straordinaria di importo non inferiore a euro 4.000,00 cui si aggiunge un importo non inferiore a euro 500,00 per ciascuno dei figli fiscalmente a carico . Detto trattamento assistenziale non è ripetibile negli anni successivi ed è cumulabile con le provvidenze di cui ai commi 2 e 4 ed è connesso alle condizioni di difficoltà economica individuate dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri di cui all’art.4.
Parametri reddituali
Per l’accesso alle prestazioni assistenziali straordinarie per contributo spese, devono essere rispettati contestualmente i seguenti parametri:
Oggetto della prestazione | valore ISEE | valore ISEE |
Spese funerarie | 70% | 60% |
ASILI NIDO E SCUOLE D'INFANZIA
1. Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro dell’iscritto con almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione, l’Enpaf provvede al parziale rimborso delle spese sostenute per la frequenza dell’asilo nido e della scuola d’infanzia.
2. La misura del contributo verrà fissata dal Consiglio di amministrazione nel suo ammontare minimo e massimo. In ogni caso l’importo da erogare non potrà essere inferiore al 50% delle spese sostenute dall’iscritto o dall’altro genitore, purché componente del nucleo familiare alla data della domanda, e attestate dalla relativa documentazione fiscale.
Importo massimo liquidabile euro 3.000,00 per ciascun figlio e, comunque, liquidazione complessiva non superiore ad euro 6.000,00
Parametri reddituali
Per l’accesso alle prestazioni assistenziali straordinarie per contributo spese, devono essere rispettati contestualmente i seguenti parametri:
Oggetto della prestazione | valore ISEE | valore ISEE |
Spese per asilo nido e scuola dell’infanzia | 60% | 50% |
PROVVIDENZE PER STUDI (BORSE DI STUDIO)
1. Il Consiglio di amministrazione approva annualmente il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di figli ed orfani di farmacisti con almeno otto anni di iscrizione e contribuzione. Il bando deve essere ripartito per sezioni separate, a seconda dei diversi gradi di istruzione. Le prestazioni delle diverse sezioni non sono cumulabili tra di loro nel medesimo anno.
2. I figli e gli orfani dei farmacisti, per avere diritto a ricevere la borsa di studio, non devono essere ripetenti, devono essere in corso ed in regola con il piano di studi.
3. Il Consiglio di amministrazione determina i criteri per la formazione della graduatoria delle diverse sezioni, sulla base della valutazione congiunta della situazione di difficoltà economica, individuata secondo i criteri stabiliti dal Consiglio medesimo di cui all’art.4, e del merito scolastico/accademico. Il Consiglio di amministrazione, previa valutazione della compatibilità economica, stabilisce gli importi delle prestazioni per i singoli gradi di istruzione e lo stanziamento annuale relativo all’iniziativa.
A titolo puramente esemplificativo si evidenzia che nell’ultimo Bando 2023, la condizione economica del nucleo familiare del richiedente doveva avere un ISEE non superiore ad euro 50.000,00.
4. A favore dei farmacisti iscritti che frequentino una scuola di specializzazione del settore farmaceutico , di cui al DM 1° agosto 2005 e successive modificazioni e integrazioni, può essere erogato un contributo annuale. Tale contributo, che viene erogato a domanda dell’avente diritto, è reiterabile per tutta la durata del corso stesso. Il Consiglio di amministrazione è competente a fissare l’ammontare della prestazione, lo stanziamento relativo all’iniziativa e le condizioni economiche, secondo i criteri di cui all’art. 4, per avere accesso alla prestazione.