ECM/Tirocinio/Esami di Stato


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Crediti ECM – Informazioni essenziali

Obbligo formativo

I Farmacisti iscritti all’Albo sono tenuti all’aggiornamento professionale continuo. La formazione ECM costituisce un obbligo giuridico: il mancato assolvimento è sanzionabile anche in sede disciplinare.

Esoneri dall’obbligo ECM:

  • nuovi iscritti, limitatamente al primo anno di iscrizione all'Albo;

  • farmacisti over 70, pensionati, che esercitano la professione in modo saltuario. NB: La delibera 7/26 stabilisce che i professionisti sanitari in pensione, pur esenti dall’obbligo ECM, possono comunque partecipare alla formazione. I crediti acquisiti vengono automaticamente utilizzati dal Cogeaps per colmare eventuali debiti formativi dei trienni precedenti alla pensione.


Corsi ECM: come funzionano

  • I crediti ECM sono assegnati dal Provider del corso per ciascun evento formativo.

  • I crediti vengono registrati direttamente dai Provider sul portale Co.Ge.A.P.S. Non devono essere richiesti all’Ordine.


Obbligo formativo triennio 2026-2028

Totale richiesto:150 crediti ECM al netto di eventuali riduzioni, esenzioni e bonus previsti dalla normativa vigente.

Ripartizione:

  • almeno 40% tramite eventi erogati da Provider ECM;

  • fino al 60% tramite:

    • docenza, relazioni, tutoraggio;

    • moderazione o responsabilità scientifica in eventi ECM;

    • formazione individuale, tra cui:

      • pubblicazioni scientifiche;

      • studi e attività di ricerca;

      • corsi obbligatori per la ricerca;

      • tutoraggio individuale;

      • formazione all’estero;

      • autoformazione.

Riduzioni legate ai crediti già acquisiti (triennio 2023–2025)

  • 30 crediti  se maturati 121–150 crediti

  • 15 crediti  se maturati 80–120 crediti


Attenzione alle scadenze

  • Chiusura triennio 2026-2028:   31 dicembre 2028

  • Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore l’art. 38-bis D.L. 152/2021:

    • se non è assolto almeno il 70% dei crediti ECM del triennio 2023–2025, la copertura assicurativa professionale diventa inefficace.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha introdotto importanti novità, viene offerta la possibilità di sanare eventuali inadempienze formative relative ai trienni passati.

Viene altresì introdotto un sistema premiale per chi ha sempre rispettato gli obblighi. Si tratta di un’occasione concreta per mettersi in regola in modo definitivo, con vantaggi anche per i professionisti più virtuosi.

 

1. Recupero crediti triennio 2023–2025 e precedenti

  • È possibile acquisire crediti per il triennio 2023–2025 fino al 31 dicembre 2028, dunque non rientra nel sistema di recupero con crediti compensativi.

  • la possibilità di spostamento dei crediti manuale sul sistema Cogeaps – dal triennio 2023-2025 al triennio 2020-2022 – è consentita fino al 30 giugno 2029.


2. Crediti compensativi (trienni 2014–2016, 2017–2019, 2020–2022)

  • I crediti eccedenti possono compensare i debiti formativi dei trienni non certificabili.

  • I crediti possono essere maturati fino al 31 dicembre 2028.

  • Il sistema Co.Ge.A.P.S. compensa automaticamente i trienni a partire dal più recente.


3. Bonus per professionisti certificabili

    • 20 crediti  se già certificabili nei trienni:

      • 2014–2016

      • 2017–2019

      • 2020–2022

    • 15 crediti  per chi ha iniziato nel 2017–2019 ed è certificabile nei trienni:

      • 2017–2019

      • 2020–2022


4. Dossier Formativo

  • 40 crediti  riconosciuti per formazione Dossier formativo individuale

  • 30 crediti  riconosciuti per formazione Dossier formativo di gruppo(non cumulabile con individuale)

  • 20 crediti  se il dossier (individuale o gruppo) è completato


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È possibile verificare la propria posizione ECM iscrivendosi all’area riservata Co.Ge.A.P.S. (accesso con SPID).

 Supporto dedicato: ecm@cogeaps.it

Tutti i crediti ECM acquisiti da ogni professionista sanitario attraverso corsi accreditati a livello nazionale, vengono comunicati dal Provider accreditante, tale comunicazione avviene entro 90 giorni dal termine di validità  del corso e non nel momento stesso in cui viene rilasciato l’attestato ECM (che rappresenta un documento legale con data certa).

 

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