- Il Decreto Interministeriale n. 570 (Decreto Esami di Stato) individua modalità semplificate di svolgimento dell’esame di Stato per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea o la laurea specialistica - classe 14/S Farmacia e farmacia industriale in base all’ordinamento previgente , o che conseguono il titolo di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante , o coloro che hanno conseguito o conseguono all’estero un titolo di studio riconosciuto idoneo.
L’esame semplificato si sostanzia nello svolgimento di un’ unica prova orale volta ad accertare la preparazione culturale del candidato, nonché le nozioni, le competenze e le abilità riguardanti il profilo professionale del farmacista, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
La prova è valutata con una votazione espressa in centesimi. L’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
La commissione giudicatrice dell’esame di Stato, nominata con decreto rettorale, ha composizione paritetica ed è costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari designati dall’ateneo, uno dei quali ha funzione di Presidente della commissione, e, per l’altra metà, farmacisti designati dall’Ordine dei farmacisti della provincia nella quale ha sede l’ateneo di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.
Le sessioni dell’esame di Stato di cui al decreto in oggetto, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, sono indette con ordinanza del Ministro dell’Università e della Ricerca.
Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato può chiedere a un ateneo sede del corso di laurea magistrale in Farmacia e farmacia industriale di sostenere l’esame di Stato in forma semplificata nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, che precederà la discussione della tesi di laurea, di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163.
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- Il Decreto Interministeriale n. 651 ( Decreto Laurea Magistrale a ciclo unico ) concerne le modifiche dell’ordinamento didattico necessarie per rendere la laurea concretamente abilitante , individua le modalità di svolgimento del tirocinio pratico valutativo e della prova pratica di valutazione dello stesso, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
Si evidenzia, in particolare, quanto segue:
- costituisce parte integrante della formazione universitaria;
- si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante;
- deve comprendere contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico operativa dell’attività del farmacista, compresi i seguenti ambiti:
L’adeguamento da parte delle università dei regolamenti didattici di ateneo si applica a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali. Coloro che, a decorrere dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, risultano iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM13 come modificata dal presente decreto .
Le attività di tirocinio professionale eventualmente già svolte possono essere riconosciute dalle università, d’intesa con l’Ordine professionale competente, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TP.