Attività e procedimenti

ELEZIONI 2024-2028

 NOTIFICA RISULTATO ELEZIONI 2024

 

DATI AGGREGATI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 2016-2024 

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 L’Ordine esercita le attribuzioni previste dall’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 233/46: “Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:

  1. compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
  2. vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;
  3. designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
  4. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
  5. dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;
  6. esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inscritti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
  7. interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse”.

Funzioni e competenze

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

Sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute.

Sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità  tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e  dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.

Verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e  la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti, tenuti dagli Ordini stessi.

Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute  nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Avverso i provvedimenti di tali Enti in materia disciplinare, di tenuta degli albi professionali e di elezioni dei relativi organi direttivi, si può presentare ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).



 

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